protesto presuppone il rifiuto di pagamento e la mancanza di fondi


 

Cass. 22.02.1974, n. 525

Banca e borsa, 1974, II, pag. 439

 

Il protesto dell’assegno bancario, affinché possa essere ritenuto legittimo, presuppone non solo il rifiuto dell’istituto di credito di pagarlo, ma anche la legittimità di tale rifiuto, derivante dalla effettiva mancanza di fondi, ragione per cui anche l’assenza di detto presupposto comporta la illegittimità, non solo del rifiuto, ma pure del protesto, che senza l’illegittimo rifiuto non sarebbe stato elevato”.