protesto presuppone il rifiuto di pagamento
e la mancanza di fondi
Cass. 22.02.1974, n. 525
Banca e borsa,
1974, II, pag. 439
Il protesto dell’assegno bancario, affinché possa essere
ritenuto legittimo, presuppone non solo il rifiuto dell’istituto di credito di
pagarlo, ma anche la legittimità di tale rifiuto, derivante dalla effettiva
mancanza di fondi, ragione per cui anche l’assenza di detto presupposto
comporta la illegittimità, non solo del rifiuto, ma pure del protesto, che
senza l’illegittimo rifiuto non sarebbe stato elevato”.